Un lavoratore riceve ogni settimana commenti denigratori dal suo responsabile, si vede togliere incarichi senza spiegazioni e finisce per sviluppare disturbi del sonno. Questo tipo di situazione corrisponde precisamente a ciò che il diritto penale francese qualifica come molestie morali sul lavoro, un reato disciplinato dall’articolo 222-33-2 del codice penale.
Molestie morali istituzionali: l’angolo che la giurisprudenza recente ha aperto
Potresti immaginare le molestie morali come un conflitto tra due persone, un superiore e un subordinato. La realtà giuridica ora va oltre.
In una sentenza del 21 gennaio 2025 (n° 22-87.145), la camera penale della Corte di cassazione ha riconosciuto che metodi di gestione su scala aziendale possono costituire molestie morali ai sensi dell’articolo 222-33-2. Le vittime non devono essere designate individualmente. Ciò che conta è che i comportamenti abbiano l’obiettivo di degradare le condizioni di lavoro di una collettività di lavoratori.
Questa nozione di molestie morali istituzionali cambia le carte in tavola per i lavoratori confrontati a politiche manageriali tossiche. Un piano di riorganizzazione aggressivo, obiettivi volutamente irraggiungibili imposti a un intero servizio, pressioni sistematiche sul ritmo di lavoro: queste pratiche possono ora rientrare nel campo del diritto penale, anche senza una relazione diretta tra il dirigente e ogni lavoratore coinvolto.
Per approfondire la definizione dell’articolo 222-33-2 del codice penale, è necessario comprendere che il testo sanziona sia i comportamenti mirati che le pratiche collettive degradanti.

Elementi costitutivi del reato di molestie morali sul lavoro
L’articolo 222-33-2 si basa su tre pilastri. Se uno di essi manca, il reato non è caratterizzato.
Frasi o comportamenti ripetuti
Il testo richiede una ripetizione. Un incidente isolato, anche grave, non è sufficiente. Ci vogliono almeno due fatti distinti affinché la condizione di ripetizione sia soddisfatta. Questi fatti possono essere di natura diversa: un commento umiliante seguito da un allontanamento professionale, ad esempio.
La legge del 3 agosto 2018 ha tuttavia introdotto una sfumatura. Quando più persone commettono ciascuna un atto unico ma in modo concertato, il carattere ripetuto è riconosciuto per somma dei comportamenti individuali. È il principio delle molestie in branco.
Degradazione delle condizioni di lavoro
Il testo mira ai comportamenti che hanno come oggetto o effetto una degradazione delle condizioni di lavoro. Questa distinzione è fondamentale sul piano probatorio:
- Quando i comportamenti hanno come oggetto la degradazione, non è necessario dimostrare un risultato concreto sulla salute o sulla carriera della vittima. L’intenzione è sufficiente.
- Quando si invoca l’effetto, la vittima deve dimostrare un danno reale: certificati medici, assenze per malattia, testimonianze di colleghi sull’isolamento professionale.
- In entrambi i casi, la degradazione deve essere suscettibile di ledere i diritti, la dignità, la salute fisica o mentale della persona, o compromettere il suo futuro professionale.
Collegamento di causalità
I comportamenti devono essere la causa della degradazione constatata. Un lavoratore che attraversa difficoltà personali non correlate all’atteggiamento del suo datore di lavoro non può invocare l’articolo 222-33-2 per queste difficoltà. Il giudice verifica sempre il legame tra gli atti contestati e le loro conseguenze.
Pene previste dal diritto penale
Le molestie morali sul lavoro sono punite con due anni di reclusione e 30.000 euro di multa.
L’autore non è necessariamente il superiore. L’articolo si applica a chiunque nell’ambiente professionale: collega dello stesso livello, subordinato, fornitore esterno che interviene regolarmente nell’azienda. Il legame gerarchico non è una condizione del reato.

Dimostrare le molestie morali: cosa si aspetta concretamente il giudice penale
La prova rimane il punto di svolta della maggior parte dei casi. In materia penale, spetta al pubblico ministero o alla parte civile stabilire i fatti.
Contrariamente al diritto del lavoro (davanti ai consigli di lavoro), dove il lavoratore presenta elementi e il datore di lavoro deve dimostrare che le sue decisioni erano giustificate, il giudice penale richiede una dimostrazione più diretta. Ecco gli elementi che pesano in un caso:
- Email, messaggi o note scritte contenenti commenti denigratori, ordini contraddittori o minacce velate
- Attestazioni di colleghi che descrivono scene precise, datate, con dettagli fattuali
- Una storia medica coerente: consultazioni con il medico del lavoro, assenze per malattia, follow-up psicologico iniziato dopo i primi fatti
- Resoconti di colloqui professionali che mostrano un cambiamento brusco di valutazione senza giustificazione oggettiva
Un errore comune consiste nell’accumulare elementi vaghi (malessere generale, clima teso) senza collegarli a fatti specifici e datati. Il giudice penale ragiona su atti identificati, non su un’atmosfera.
Distinzione tra molestie morali sul lavoro e molestie morali generali
L’articolo 222-33-2 riguarda esclusivamente il contesto professionale. Le molestie morali commesse al di fuori del lavoro rientrano nell’articolo 222-33-2-2 del codice penale, che copre le situazioni della vita quotidiana (vicinato, relazioni amicali, conflitti familiari al di fuori della coppia).
Le molestie all’interno della coppia hanno un proprio testo: l’articolo 222-33-2-1. Le molestie scolastiche sono invece trattate dall’articolo 222-33-2-3. Ogni testo adatta le pene e le circostanze aggravanti al contesto specifico.
Questa declinazione può creare confusione, ma la logica è semplice: il contesto in cui si verificano i fatti determina il testo applicabile. Un medesimo comportamento ripetuto può rientrare in testi diversi a seconda che si verifichi in ufficio, a casa o online.
Il riconoscimento delle molestie morali istituzionali da parte della Corte di cassazione nel 2025 dimostra che l’articolo 222-33-2 continua a evolversi. Per chiunque si trovi di fronte a pratiche degradanti sul lavoro, il primo passo rimane documentare i fatti con precisione, data per data, anche prima di consultare un avvocato in diritto penale.



